Consulenza tecnica
Sezione a cura della Dott.ssa Laura Antea Elisa Vonlaufen
In ambito civile “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica” (Art. 61 Co. 1 C.P.C.). Il consulente “compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.” (Art. 62 C.P.C.).
Le parti, a loro volta, possono nominare un Consulente Tecnico di Parte, un esperto che assiste le parti nelle fasi di svolgimento dell’indagine disposta dal giudice.
Nell’ambito dei procedimenti civili in casi di separazione e divorzio, nello specifico, il ruolo del C.T.P. risulta fondamentale perché concorre a mettere il giudice nella condizione di disporre di quanti più elementi possibili ai fini della decisione, che ha come supremo interesse il benessere del/dei minore/i coinvolto/i.
Il C.T.P. ha il diritto di assistere a tutte le indagini indicate dal Consulente Tecnico d’Ufficio, può presentare istanze, chiarimenti o osservazioni e partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il C.T.U, sorvegliando e monitorando il suo operato.